PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORENNI SUL WEB: QUALI REGOLE SEGUIRE? LA PAROLA ALL’AVVOCATO VALLINI

Il consenso del minore
La prima cosa da prendere in considerazione è l’età del minore. Da 14 anni in poi questi è legittimato ad esprimere il proprio consenso in merito alla pubblicazione o meno del proprio volto su Internet. Chi non rispetta la sua volontà commette reato. Del resto, è proprio da 14 anni che il giovane può aprire un proprio profilo social senza necessità del consenso dei genitori. Si tenga poi conto che il consenso, una volta prestato, può essere revocato in qualsiasi momento, anche a distanza di svariati anni. Ad esempio, una volta divenuto maggiorenne, il soggetto potrebbe chiedere la cancellazione di tutte le foto che lo vedono ritratto.
Il consenso di entrambi i genitori
Se il bambino ha meno di 14 anni, il consenso alla pubblicazione della foto deve essere fornito da entrambi i genitori, anche se separati. Non può, ad esempio, l’uno pubblicare sul proprio profilo social le foto del figlio se l’altro non vuole. O c’è quindi l’autorizzazione del padre e della madre oppure l’immagine deve restare offline. Non è invece necessario il consenso del genitore a cui sia stata revocata dal tribunale la potestà genitoriale. Tale consenso non può desumersi, implicitamente, dal fatto che l’altro genitore (vale a dire, il genitore che non pubblica) abbia la possibilità di visionare i profili social del consorte e quindi di essere a conoscenza delle condivisioni effettuate in rete. Infatti, se anche è vero che la legge accorda a ciascun genitore il potere di prendere, in via autonoma e senza consultare l’altro, le decisioni nell’interesse dei figli, l’accordo
di entrambi è previsto dalla legge per tutte quelle situazioni di particolare rilevanza e potenziale pericolosità per il minore, tra cui viene ricompresa appunto la divulgazione delle foto dei figli in rete in esame, in virtù dei rischi insiti e connessi al web.
Secondo la giurisprudenza [1], l’inserimento delle foto dei figli minori sui social network, in mancanza di consenso di entrambi i genitori, integra la violazione dell’articolo 10 del Codice civile, concernente la tutela dell’immagine, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali e, sotto il profilo delle fonti sovranazionali, degli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata in Italia con Legge 27 marzo 1991, n. 176).
Il divieto del genitore separato
Anche i genitori separati non possono pubblicare foto del minore se prima non hanno ottenuto l’autorizzazione dell’altro. Autorizzazione che può essere negata senza bisogno di alcuna
motivazione.
Così, ad esempio, non poche volte i giudici hanno accolto la domanda del coniuge non collocatario dei figli che abbia imposto all’ex, che invece convive con la prole, la cancellazione di tutte le
immagini di vita quotidiana insieme ai bambini pubblicate sul proprio profilo social.
Le foto di gite scolastiche e delle attività ludiche.
Spesso, i centri ricreativi per bambini (come palestre, asili, campi scuola, Boy Scout, ecc.) sono soliti pubblicare, sulle proprie pagine, le immagini dei bambini a fini pubblicitari. I gestori dell’attività devono prima chiedere l’autorizzazione di entrambi i genitori, ma ciò non basta.
Devono anche prendere misure di sicurezza volte a tutelare l’immagine dei minori, evitando di comprometterne il decoro e la sicurezza.

Quindi, non potranno essere pubblicate foto di corpi svestiti o comunque in pose compromettenti o ridicole.

Accortezze da adottare prima di pubblicare foto o video di bambini su Internet

Nel caso in cui madri, padri e adulti in generale non riuscissero a fare a meno di allinearsi alla tendenza ormai diffusissima di pubblicare immagini di bambini, il Garante privacy consiglia di
utilizzare almeno alcune accortezze, come:
• rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica
per “pixellare” i volti, disponibili anche gratuitamente online, pubblicando foto dove il minore viene ritratto da lontano ed è quindi difficilmente riconoscibile);
• coprire semplicemente i volti con una “faccina” emoticon;
• limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono.

Avv. Filippo ValliniRedazione

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