Il No alla riforma costituzionale sulla giustizia: il sistema resta intatto, tra garanzie e sfide irrisolte                                                              di Antonio Borsa      

Il No alla riforma costituzionale sulla giustizia: il sistema resta intatto, tra garanzie e sfide irrisolte                                                              di Antonio Borsa                                                                                                                                                                                                            Gli italiani hanno parlato chiaro. Con il 53,8 per cento dei voti contrari e una affluenza che ha superato il 58 per cento, il referendum confermativo di ieri ha respinto la legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. «Ha vinto il No», ha titolato in prima pagina il nostro giornale questa mattina, e il dato è inequivocabile: la proposta di separare le carriere dei magistrati, di sdoppiare il Consiglio Superiore della Magistratura, di istituire un’Alta Corte disciplinare e di introdurre il sorteggio per i componenti laici non entrerà nella Costituzione.
Per la prima volta dal 2006 – quando gli elettori bocciarono la riforma devolution del centrodestra – un referendum costituzionale vede prevalere il fronte del “non si tocca”. Ma cosa significa concretamente questo verdetto popolare? Non una rivoluzione, bensì la conferma solenne che l’architettura giudiziaria disegnata dai padri costituenti nel 1948 rimane esattamente quella che abbiamo conosciuto per quasi ottant’anni. Niente salti nel buio, niente cesure epocali. Tutto – o quasi tutto – resta com’era. E in un Paese che ha visto fallire riforme della giustizia a cadenza quasi decennale, questa continuità assume un peso storico.
Proviamo a ripercorrere, articolo per articolo della Costituzione, ciò che non cambia. Perché solo capendo ciò che rimane immobile si comprende la reale portata di un voto che, al di là delle interpretazioni politiche, è prima di tutto un atto di conservazione dell’equilibrio repubblicano.
L’ordine giudiziario unificato: la scelta che non si divide
L’articolo 102 della Costituzione, nella sua formulazione attuale, continua a recitare: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Nessuna aggiunta, nessun nuovo comma che distingua «magistrati giudicanti» e «magistrati requirenti» come due ordini separati.
Oggi, come domani, chi supera il concorso nazionale entra in un unico ruolo. La Scuola Superiore della Magistratura forma tutti indistintamente. E dopo i primi dieci anni di servizio – con il vincolo del trasferimento in altro distretto – resta quella possibilità, già fortemente limitata dalla riforma Cartabia del 2022, di chiedere un solo passaggio di funzione: dal pubblico ministero al giudice o viceversa.
Con il Sì sarebbe stato diverso. Due concorsi distinti fin dall’ingresso in ruolo. Due percorsi formativi paralleli. Carriere impermeabili l’una all’altra. Il ponte tra accusa e giudizio – quel ponte che per alcuni rappresenta un rischio di contiguità e per altri una garanzia di conoscenza reciproca – sarebbe stato demolito per sempre. Invece rimane. Il pubblico ministero che oggi indaga e l’imputato che domani si trova davanti al giudice condividono la stessa estrazione culturale, lo stesso esame di Stato, la stessa visione del diritto. È il modello che ha retto Tangentopoli, Mani Pulite, i processi alla mafia e migliaia di procedimenti ordinari. E resterà questo modello.
Per i giovani magistrati in tirocinio questo significa che non dovranno più scegliere a ventotto anni se diventare “accusatori” o “decisori”. Potranno vivere l’esperienza di entrambe le funzioni, arricchendo il proprio bagaglio professionale. Per i cittadini comuni, significa che l’accusa non sarà più un mondo a parte, distante e professionalmente estraneo dal giudice che dovrà valutare le prove. La dialettica processuale resta quella di sempre: un contraddittorio tra parti che parlano la stessa lingua giuridica.
Il Consiglio Superiore della Magistratura: un solo organo, un solo autogoverno
L’articolo 104 non subisce alcuna modifica. Il CSM resta unico, presieduto dal Presidente della Repubblica, con il Primo Presidente della Cassazione membro di diritto, ventidue magistrati eletti dai colleghi e dieci componenti laici scelti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.
Niente sorteggio. La riforma avrebbe previsto che i dieci laici venissero estratti a sorte da un elenco di quaranta nomi indicati dalle Camere. Un meccanismo che avrebbe voluto azzerare il peso delle correnti politiche nella scelta dei “garanti esterni”, ma che molti costituzionalisti avevano definito «lotteria della democrazia». Non accade. Il sistema elettorale attuale – con tutti i suoi limiti, le sue maggioranze qualificate e le sue inevitabili mediazioni – rimane in piedi.
Questo significa che il Consiglio continuerà a gestire, con un’unica politica, le nomine dei dirigenti giudiziari, i trasferimenti, le progressioni in carriera, le valutazioni di professionalità per oltre novemila magistrati. Un solo organo che dovrà continuare a bilanciare indipendenza e responsabilità, senza frammentarsi in due CSM contrapposti – uno per i giudici e uno per i pm – come avrebbe previsto la riforma bocciata. Due culture, due sensibilità, due possibili derive corporative evitate per sempre.
La funzione disciplinare: resta al CSM, niente Alta Corte
L’articolo 105 resta invariato nella sua essenza: «I magistrati sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le norme stabilite dalla legge». Nessuna “Alta Corte disciplinare” indipendente, presieduta da un magistrato di Cassazione e composta per metà da membri sorteggiati.
La riforma avrebbe spostato il giudizio sui comportamenti illeciti dei magistrati fuori dal CSM, in un organismo terzo e “più imparziale”. Con il No questo spostamento non avviene. Il Consiglio Superiore continuerà a giudicare i propri colleghi attraverso le sezioni disciplinari, come ha fatto in occasione dei casi più eclatanti degli ultimi anni – da Palamara alle vicende più recenti di alcuni procuratori – e come continuerà a fare con le stesse regole di sempre: audizioni, difese, sanzioni che vanno dal semplice richiamo alla rimozione.
È un sistema imperfetto, lo sappiamo tutti. Ha prodotto ritardi, polemiche, accuse di corporativismo. Ma è il sistema che la Costituzione del 1948 ha scelto per tutelare l’indipendenza senza delegarla a un organo esterno. E così rimarrà.
Gli altri pilastri costituzionali che non vengono toccati
L’articolo 106, terzo comma, continua a regolare le nomine in Cassazione secondo i criteri di anzianità e merito attuali. L’articolo 107, primo comma, ribadisce l’inamovibilità dei magistrati: nessuno può essere trasferito, sospeso o rimosso se non per le cause previste dalla legge e dopo un procedimento disciplinare. L’articolo 110 lascia al Ministro della Giustizia l’organizzazione degli uffici e dei servizi, senza intaccare l’autonomia interna. L’articolo 87, decimo comma, che avrebbe dovuto regolare la presidenza dei nuovi organi costituiti, resta lettera morta perché quegli organi non nascono.
In pratica, delle sette modifiche costituzionali proposte, nessuna passa. La Carta rimane intatta nel suo nucleo essenziale: 139 parole che dal 1948 definiscono il potere giudiziario come autonomo e indipendente, ma non separato.
Le conseguenze pratiche: nulla cambia per i processi, per gli avvocati, per le vittime
Per il cittadino che entra in tribunale, il rito resta identico. Il pubblico ministero conduce le indagini preliminari, formula l’imputazione, sostiene l’accusa in udienza. Il giudice valuta, decide. Nessuna “professionalizzazione” forzata dell’accusa che avrebbe potuto irrigidire i ruoli. Il principio di obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112) continua a legare il pm a un’unica magistratura.
Per gli avvocati penalisti e civilisti il contraddittorio non si altera: stessi interlocutori, stessa cultura giuridica condivisa. Le regole sul giusto processo – presunzione di innocenza, ragionevole durata, diritto alla difesa – rimangono ancorate alle norme ordinarie e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, senza contraccolpi costituzionali.
Per le vittime di reato, per le parti civili, per le famiglie che attendono giustizia: nessuna accelerazione automatica, ma nemmeno nessun rischio di frammentazione del sistema. I tempi dei processi – il vero tallone d’Achille italiano – dipendono ancora dalle riforme ordinarie (processo telematico, organici, depenalizzazioni) che il governo può comunque portare avanti, come ha già annunciato la presidente Meloni ieri sera.
Il fronte politico e la reazione della magistratura: un Paese diviso ma unito nella continuità
Il centrodestra incassa una sconfitta netta ma non traumatica. «Rispettiamo il verdetto popolare e lavoreremo con le leggi ordinarie per rendere più efficiente la giustizia», ha dichiarato la premier Meloni in una breve conferenza stampa notturna. Il ministro Nordio, artefice della riforma, ha parlato di «una battaglia persa ma non la guerra». Fratelli d’Italia e Lega hanno già annunciato che non riproporranno il testo in questa legislatura.
Sul fronte opposto, Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra festeggiano. «Gli italiani hanno salvato l’indipendenza della magistratura», ha commentato il segretario Schlein. Giuseppe Conte ha parlato di «vittoria della Costituzione contro i populismi». E l’Anm, l’Associazione Nazionale Magistrati, ha diffuso una nota di «soddisfazione per la conferma di un modello che ha retto per decenni».
Ma al di là delle dichiarazioni di rito, ciò che emerge è un dato profondo: la magistratura italiana, spesso al centro di polemiche feroci, esce da questo referendum con una legittimazione popolare inattesa. Il No non è stato un plebiscito pro-magistrati, bensì un rifiuto di cambiare le regole del gioco in un momento di tensione politica. È la dimostrazione che, quando si tocca la Costituzione, gli italiani preferiscono la prudenza alla rottura.
Il senso storico di un “non cambia” che è anche un monito
Questo referendum resterà negli annali come il primo, dopo quello del 2006, in cui il corpo elettorale ha scelto di non modificare la seconda parte della Carta. E lo ha fatto su un tema – la giustizia – che da sempre divide l’Italia: garantisti contro giustizialisti, riformatori contro conservatori, politica contro toghe.
La vittoria del No non risolve i problemi cronici del sistema: i processi lunghi, le carceri sovraffollate, le indagini che durano anni, le assoluzioni dopo decenni. Quei problemi si affrontano con leggi ordinarie, con investimenti, con digitalizzazione. Ma impedisce una frattura costituzionale che molti giuristi – anche non allineati politicamente – ritenevano rischiosa.
La Costituzione del 1948, scritta da Costituenti che avevano vissuto il fascismo e volevano una magistratura libera dal potere esecutivo, rimane intatta. Il CSM unico continua a essere il cuore dell’autogoverno. Le carriere restano unificabili. La disciplina resta interna. Il sorteggio non diventa regola repubblicana.
In un’Italia che cambia velocemente – tra intelligenza artificiale, crisi geopolitiche e trasformazioni sociali – la giustizia resta il pilastro immobile. Non perché sia perfetta, ma perché gli italiani hanno deciso che cambiarla così in profondità non era il momento. Il No ha vinto. E tutto, per ora e per molti anni a venire, rimane esattamente come prima. Con le sue luci, le sue ombre, e quella tenace, silenziosa capacità di resistere che ha definito la Repubblica italiana fin dal suo nascere.

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