Imagines Manent di Filippo Vallini presenta L’ Amministratore di Sostegno.

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: A COSA SERVE? QUANDO CHIEDERLA?

Spesso abbiamo sentito parlare, negli ultimi anni, dell’amministrazione di sostegno quale strumento per tutelare le persone temporaneamente o definitivamente non in grado di svolgere alcune attività essenziali.

Lo strumento nasce proprio per aiutare chi si trova in difficoltà.

Chi può beneficiare dell’amministrazione di sostegno

Tra i beneficiari dell’amministrazione di sostegno rientrano tutti coloro che, per effetto di una data infermità o di una qualsiasi menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche soltanto parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si possono quindi includere in primo luogo i disabili, gli anziani, così come i tossicodipendenti (compresi gli alcolisti) oltre che i detenuti e alcune categorie di malati (compresi ad esempio i malati terminali o le persone colpite da ictus celebrale).

Secondo quanto dispone l’art. 404 del codice civile “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

Come si richiede l’amministrazione di sostegno

Quello dell’Amministratore di Sostegno è un incarico per il quale non può essere riconosciuto alcun tipo di compenso, ma soltanto un rimborso delle spese e, in alcuni casi, un equo indennizzo stabilito dallo stesso Giudice Tutelare, che rappresenta la figura incaricata di effettuare la nomina dello stesso, in relazione al tipo di attività prestata.

Il ricorso

Va sottolineato che il giudice competente può nominare a priori l’Amministratore di Sostegno, agendo quindi in previsione di una futura incapacità di agire da parte di colui che presenta la richiesta e indicando la persona che avrà cura della persona e del patrimonio del richiedente. La richiesta della nomina di un Amministratore di Sostegno si fa con ricorso.

Possono presentare ricorso la persona interessata (c.d. beneficiario) anche se incapace, i familiari dell’interessato entro il 4°grado di parentela; gli affini dell’interessato entro il 2°grado; il Pubblico Ministero, il tutore legale dell’interessato; il curatore legale dell’interessato. In questi ultimi due casi essere presentata l’istanza di revoca dell’inabilitazione o dell’interdizione. Non si tratta solo di una “possibilità” perchè può sorgere anche un vero e proprio obbligo di proporre il ricorso a carico dei servizi sociali e sanitari che vengano a conoscenza di fatti che possono far apparire necessaria la presenza dell’amministratore di sostegno.


Per ciò che riguarda la procedura per la presentazione del tale ricorso, non è necessaria l’assistenza da parte di un avvocato: esso viene semplicemente presentato presso il Giudice Tutelare competente per il luogo di residenza del beneficiario. Nel caso, piuttosto frequente, in cui la persona interessata sia ricoverata presso una struttura di qualsiasi tipo (ospedale, casa di cura o altro) si fa riferimento al luogo della sede della struttura del caso.

La nomina

A seguito della presentazione del ricorso, l’Amministratore di Sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Va inoltre specificato che nel caso in cui i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna e giustificare l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono essi stessi tenuti a presentare al giudice tutelare il ricorso per la richiesta dell’Amministrazione di Sostegno o, in ogni caso, ad attivarsi per informare il Pubblico Ministero. Tuttavia, nessuno di questi soggetti può venire nominato per ricoprire la funzione di Amministratore di Sostegno.

Come viene scelto l’amministratore di sostegno?

Veniamo ora ai criteri con i quali il giudice tutelare procede alla nomina dell’Amministratore di Sostegno. Innanzitutto, va sottolineato che la scelta dell’Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo verso la cura e la tutela degli interessi della persona del beneficiario.

Ogni persona può quindi designare più di un Amministratore di Sostegno, purché i soggetti indicati siano in subordine: l’indicazione deve quindi procedere in base a un ordine di priorità. La priorità serve a conferire l’incarico al secondo amministratore designato, nel caso di non disponibilità del primo. Si viene quindi così a stabilire anche una prevalenza nelle decisioni: in caso di divergenze rispetto alle decisioni da adottare, sarà prevalente la decisione del primo Amministratore di Sostegno rispetto a quello designato in subordine.

Riassumendo, nei casi in cui ciò sia possibile, il Giudice Tutelare incaricato di effettuare la nomina agisce seguendo il seguente ordine di priorità:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato (beneficiario) mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, oppure, in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare un amministratore di sostegno diverso. In questo ultimo caso può essere designata anche una persona estranea al beneficiario purché possieda le caratteristiche e la professionalità necessarie. Comunque, nella scelta il giudice è tenuto a dare sempre la precedenza ai parenti più stretti a cominciare dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente con il beneficiario.

La procedura di pubblicazione della nomina

La nomina può avvenire anche tramite scrittura privata non autenticata, senza l’assistenza di un notaio. A seguito della decisione da parte del Giudice Tutelare e della relativa nomina, viene data pubblicità all’avvenuto affidamento dell’incarico con una comunicazione all’ufficiale di stato civile. Ai sensi dell’art. 405 c.c. il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita. In alternativa, si può procedere con l’iscrizione nel Registro delle Amministrazioni di Sostegno tenuto presso l’ufficio del Giudice Tutelare.

Giuramento

Da qui un’ulteriore considerazione, l’amministratore di sostegno dopo la nomina con decreto deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nel compiere gli atti di competenza.

Il decreto deve quindi essere trasmesso entro 10 giorni all’ufficio di stato civile del comune di residenza del beneficiario per l’annotazione sui registri di stato civile e a margine dell’atto di nascita.

Il contenuto del decreto

Nel decreto il giudice deve indicare le generalità del beneficiario e dell’amministratore, quest’ultimo può essere indicato dallo stesso beneficiario, ma tale scelta non è vincolante per il giudice che deve però motivare una scelta diversa.

Nel caso in cui non sia indicata una scelta, il giudice deve preferire il coniuge o la persona stabilmente convivente oppure, il genitore, fratello o sorella o comunque parenti entro il quarto grado. Deve indicare inoltre la durata, i poteri e gli atti che può compiere l’amministratore, atti che il beneficiario può compiere da solo, limiti alle spese per l’amministratore e il lasso temporale in cui deve riferire al giudice circa l’incarico svolto. Avverso il decreto si può proporre opposizione alla Corte d’Appello.

Avv. Filippo Vallini

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