Rubrica Imagines Manent
In questo ultimo nostro incontro, che ovviamente sarà un incontro nel quale faremo un po’ il punto di ciò di cui abbiamo parlato nel corso degli altri interventi, vorrei evidenziare ancora alcune piccole informazioni, contenute sempre in questo famoso decreto legge 118 del 2021, che ha introdotto questo nuovo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa, cioè in poche parole la possibilità stragiudiziale (cioè fuori dal tribunale) di cercare una composizione e un risanamento delle società e delle aziende in difficoltà soprattutto dopo questo periodo di crisi pandemica, di crisi determinata dal noto periodo di epidemia, vorrei ancora specificare alcune piccole cose. Eravamo rimasti parlando del discorso relativo alla nomina di un esperto, che servisse a guidare per mano la società, insieme ai consulenti che la società può nominare per valutare una composizione, la possibilità di un risanamento dell’azienda. L’esperto che viene nominato all’interno delle camere di commercio, che si spera costituiscano questi elenchi, ha un incarico che ha una durata di centoottanta giorni, per cui stiamo parlando di un termine ben preciso, che è prorogabile una volta soltanto di altri centoottanta giorni in casi particolari, cioè nel caso in cui per esempio si intervenga anche con il tribunale per alcune misure (sulle quali non mi soffermo, per non andare troppo nel dettaglio). Terminati questi centoottanta giorni, l’incarico dell’esperto può sfociare o in un esito positivo o in un esito negativo; nel caso in cui si sfoci in un esito negativo del tentativo di risanamento, la posizione dell’azienda viene archiviata, nel senso che nulla è possibile fare e se ne può parlare poi a distanza di circa … l’imprenditore può eventualmente valutare di ripresentare la domanda dopo almeno un anno. Nel caso in cui invece la conclusione del lavoro dell’esperto insieme ai consulenti e a tutti i creditori dovesse sfociare in un esito positivo, vi è un accordo con i creditori che consentirà una continuità aziendale per almeno ventiquattro mesi, cioè ci sia una possibilità di andare avanti per un periodo abbastanza lungo. C’è da dire che, oltre alla composizione negoziata della crisi, ci sono anche altre due strade (non solo, ma le principali sono queste due) che la normativa delinea che sono da una parte il trasferimento dell’azienda, dall’altra il trasferimento invece di un ramo dell’azienda. Questo consente una continuità aziendale cosiddetta indiretta. Indiretta perché? Perché chiaramente col trasferimento dell’azienda o del ramo dell’azienda la società prosegue nel proprio lavoro, ma l’imprenditore viene in qualche modo messo da parte. Diciamo che queste sono le fasi finali di una normativa che, come dicevo già nell’altro incontro, è in parte entrata in vigore e in parte entrerà in vigore quest’anno, alla fine del 2022, per cui siamo in una fase di work in progress, diciamo. Dobbiamo un po’ capirci tutti qualcosa di più specifico, sperando che tutto ciò possa servire davvero, dopo un periodo così difficile, ad aiutare il tessuto economico del nostro paese, che è costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese, che mandano avanti l’economia dell’Italia, per cui c’è da sperare che questi strumenti possano essere davvero utili.
Redazione, trascrizione della Video Intervista ultima clip di Michel Camillo

