LA SECONDA PUNTATA SULLA CRISI DI IMPRESA IN FORMATO CARTACEO

a cura della Rubrica “Imagines Manent . L’avvocato per Voi .”

Trascrizione della Videoclip di venerdì 4 febbraio. Michel Camillo

Amici, bentornati al nostro appuntamento di contg.news con l’avvocato Filippo Vallini; insieme con questa nostra rubrica di approfondimenti legali approfondiremo il tema della crisi d’impresa, guardando in maniera più mirata tutti gli aspetti più tecnici.

Avvocato Vallini, ci puoi raccontare meglio questo grande tema che tutti oggi seguono e sul quale si interrogano?

Sì, hai detto bene, nel senso che effettivamente si tratta di un grande tema, proprio per la sua complessità e anche perché è molto recente; già l’altra volta dicevamo che il decreto legge del 2021 numero 118 ha introdotto questo nuovo strumento, che è quello della composizione negoziata della crisi d’impresa, che in parole povere vuol dire cercare di salvare tutte quelle aziende che si sono trovate in difficoltà soprattutto in seguito al noto periodo di pandemia (ma non soltanto). L’obiettivo di questa complessa normativa… (perché è molto articolata; una parte di questa normativa entrerà in vigore più avanti) quella che è già attiva è quella mirata al risanamento delle imprese. Innanzitutto occorre dire una cosa: che queste norme (questo strumento) si rivolgono a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, quindi dalle piccole imprese a quelle di dimensioni molto più estese e più ampie, alle imprese agricole… Quindi è trasversale sostanzialmente. Non vi sono quindi dei limiti dimensionali all’accesso a questo strumento. E’ uno strumento intanto stragiudiziale, che in termini non tecnici significa che è uno strumento che si evolve e si utilizza fuori del tribunale; ed è su base volontaria, cioè non è obbligatorio utilizzarlo, ma è messo a disposizione degli imprenditori e di tutti coloro che comunque intendono proseguire nella propria attività. Quello che è importante innanzitutto è valutare se un’azienda è in grado (una volta risanata, aiutata e sostenuta) di proseguire o meno nel proprio lavoro. Questo strumento è su base volontaria (cioè deve nascere dall’imprenditore); come dicevamo anche l’altra volta, rispetto alle procedure che si svolgono in tribunale in questo caso l’imprenditore mantiene il controllo della propria attività, mentre nelle altre procedure (quelle che tutti conoscono come ex procedure fallimentari) l’imprenditore sostanzialmente l’attività la perdeva, perdeva il controllo della propria attività. In questo caso occorre depositare un’istanza da parte dell’imprenditore in via telematica, che contenga da una parte i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’indicazione e l’elenco dei creditori, una relazione su quella che è l’attività svolta fino a quel momento e sostanzialmente un’indicazione anche di quello che risulta dalla cosiddetta centrale rischi. Come sapete (credo) tutti, esistono queste banche dati (sia per i privati che per le aziende) che segnalano delle insolvenze, delle criticità. Anche questa è un’indagine che si fa preliminarmente per capire quale sia lo stato di salute dell’azienda. L’esperto che viene nominato dalla camera di commercio appositamente per poter seguire l’azienda ovviamente è un professionista super partes, il quale può, una volta interpellato e una volta sentito l’imprenditore, o archiviare l’istanza perché viene fuori ed emerge che l’azienda purtroppo è un’azienda non più in grado di andare avanti oppure proseguire nell’iter previsto, che poi vedremo nell’ultima parte a che cosa può portare. Proseguire vuol dire anche cercare … (ad esempio attraverso i consulenti dell’azienda, che possono essere avvocati, commercialisti, che seguono direttamente l’imprenditore) anche ad esempio sospendere procedure pendenti in tribunale che possono in qualche modo mettere in difficoltà l’azienda in quel momento; si chiamano appunto misure protettive, cioè misure volte a quantomeno consentire all’azienda di valutare il da farsi. L’ultima cosa che direi al momento (e poi termino) è che l’esperto può suggerire anche altre soluzioni differenti: da una parte il trasferimento integrale dell’azienda, in continuità cioè; dall’altra anche il trasferimento di un ramo dell’azienda. Chiaramente tutto è pensato affinché l’azienda in attività possa proseguire. La prossima volta vedremo gli altri aspetti, ancora più specifici, senza annoiarvi e dandovi alcuni spunti di riflessione proprio perché è una novità molto recente.

Su queste note noi ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. Vi ricordiamo di visionare il sito internet http://www.avvocatiabiella.it, la sua pagina Facebook e la pagina Instagram studio Legale Vallini; inoltre il sito internet http://www.contg.news, la pagina Facebook contg.news e – una novità – il canale YouTube contgnews insieme al canale Instagram contg_news_emad

Redazione

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