Salute. Le Nuove Regole per Green Pass & Attività Commerciali a partire dal 1°febbraio 2022

Cambiano le regole per il SuperGreen Pass a partire da oggi. Ecco alcune cose che si possono fare. Riceviamo & Pubblichiamo il seguente Comunicato Stampa del Ministero della Salute.

Redazione-C.S.

SCUOLA & UNIVERSITA’

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie. L’obbligo riguarda:

  • chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori;
  • chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
  • il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it: apre una nuova finestra su governo.it

Dal 15 febbraio 2022, a tutto il personale scolastico e universitario, docente e non docente, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022. Si ricorda che il personale docente delle scuole e delle università è tenuto all’obbligo vaccinale senza limiti di età.

MEZZI DI TRASPORTO

La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:

  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione “;
  • volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio e impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it: apre una nuova finestra su governo.it

Dal 10 gennaio fino al 10 febbraio 2022, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio:

  • il trasporto scolastico dedicato è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni senza green pass, con obbligo di mascherina FFP2.
  • l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori è consentito con green pass base per documentati motivi di salute e di frequenza e per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Lavoro ( riguarda ogni tipo di occupazione lavorativa inclusa quella religiosa )

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per  accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:

  • tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
  • chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
  • il personale amministrativo, i magistrati, i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo non si estende ai testimoni e alle parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it: apre una nuova finestra su governo.it

Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022.

VIAGGI ALL’ESTERO

In Europa, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 (la validità del certificato di vaccinazione è pari a 270 giorni dalla data dell’effettuazione dell’ultima dose);
  • oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
  • oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

Il Italia, chi viaggia o fa rientro da un Paese europeo (Paesi in Elenco C: apre una nuova finestra) e non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione o tampone ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.

Attenzione. La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di metterti in viaggiocontrolla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.

GREEN PASS:

Il Green pass sarà ridotto da 9 a 6 mesi. Per entrare in tutte le attività commerciali sarà necessario la certificazione verde o super green pass ottenibile con la conclusione del ciclo vaccinale.

Il Governo rammenta per gli Over50 che chi lavora senza super Green Pass verrà sanzionato tra i 600 euro e i 1500 euro.

Redazione.

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