Registrazione conversazioni: è legale?Possiamo essere dei piccoli 007?

a cura della Rubrica Imagines Manent

Per pacifica giurisprudenza, è legale registrare le conversazioni che avvengono in propria presenza. Ciò vale anche se il dialogo è per telefono. Questo perché chiunque parla con un’altra persona accetta tacitamente che quest’ultimo possa conservare traccia del colloquio. Come a dire: ognuno deve assumersi la responsabilità di ciò che dice, anche se è stato riferito in privato. In sintesi, è legale registrare una chiacchierata tra amici, purché si sia presente nel posto ove il dialogo avviene. Ugualmente, è legale registrare una telefonata, sia in entrata che in uscita. La registrazione può avvenire di nascosto: non occorre il consenso dell’altro interlocutore né che lo stesso sia informato. Registrazione conversazioni: quando è illegale? Registrare di nascosto una conversazione è illegale se: colui che registra non è presente al dialogo. Si pensi a chi vada via lasciando il proprio cellulare in modo tale che catturi le voci degli altri. Non occorre che chi fa la registrazione partecipi attivamente al dialogo: l’importante è che sia fisicamente presente, altrimenti si configurerebbe un’illecita intercettazione; la registrazione avviene in un luogo privato, come ad esempio una casa, uno studio professionale, l’abitacolo di un’auto, ecc. In questo caso, la registrazione è illegale a meno che non ci sia il consenso di colui che dispone del luogo di privata dimora (il proprietario, il conduttore, ecc.). Registrazioni nascoste: si possono pubblicare? Anche quando registrare di nascosto è legale (ad esempio perché si registra una conversazione avvenuta in presenza e in luogo pubblico), è reato diffondere la registrazione, sia audio che video, se lo scopo è quello di recare danno all’altrui reputazione o immagine [1]. Se la pubblicazione della registrazione avvenuta di nascosto non è fatta col fine di danneggiare qualcuno, resta comunque la violazione della privacy e il conseguente obbligo di risarcire il danno. In sintesi, è sempre vietato pubblicare o divulgare una registrazione, a meno che non ci sia il consenso della persona interessata. Insomma, la registrazione effettuata di nascosto è lecita ma deve essere usata correttamente. Registrazioni nascoste: si possono usare in tribunale? Quanto appena detto nel precedente paragrafo a proposito del divieto di pubblicare le registrazioni nascoste non vale nel caso in cui le stesse debbano essere usate a tutela dei propri diritti davanti al giudice. Le registrazioni fatte di nascosto per difendere i propri diritti possono essere validamente usate in tribunale, non configurandosi in questo caso una pubblicazione o divulgazione illegale dei contenuti. Va però precisato che le registrazioni possono essere disconosciute dalla parte contro cui sono fatte valere. Ad esempio, se la moglie registra di nascosto il marito mentre le confessa il tradimento, l’uomo potrebbe dire in giudizio che la voce non è sua oppure che la registrazione è stata alterata. In ipotesi del genere, il giudice potrà anche non prestare fede alla registrazione, se la stessa non è sostenuta da altri validi elementi di prova. In ogni caso, la registrazione usata in tribunale non può essere pubblicata o divulgata, ad esempio condividendola sul proprio profilo social. Il Dipendente può registrare di nascosto il datore? Il dipendente può registrare di nascosto le conversazioni avute con il datore di lavoro oppure con i colleghi, purché agisca per tutelare il proprio diritto di difesa dinanzi al giudice. È il classico caso del dipendente vittima di mobbing che voglia ottenere una prova da mostrare in tribunale. Poiché registrare di nascosto il proprio datore è legale, sarebbe illegittimo un eventuale licenziamento, in quanto ritorsivo. Vale quanto detto in precedenza: non è possibile pubblicare la registrazione né farne un utilizzo diverso da quello riguardante la tutela dei propri diritti.

Avvocato Filippo Vallini_Redazione

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