Telefono fisso non funziona: spetta un risarcimento?

a cura della Rubrica Imagines Manent dello Studio Legale Avvocati a Biella Filippo Vallini

Si può ottenere un indennizzo ulteriore rispetto a quello indicato nella carta servizi a patto che il danno venga dimostrato: la disponibilità della linea mobile del cellulare lo esclude.

Se il telefono fisso non funziona spetta un risarcimento? Da quando molti utenti delle linee mobili hanno attivato i contratti flat, il telefono fisso è passato in secondo piano. Lo smartphone è ormai l’unico strumento con cui si mantengono i rapporti con amici e parenti, complici peraltro le videochiamate. La linea di casa resta tuttavia ancor oggi necessaria per l’allaccio a Internet e per il Wi-fi. Ed è proprio qui il punto: se non funziona il telefono non funziona neanche il router. E chi resta senza Internet, oggi, non può navigare sui social, non può accedere alla web-tv, non può quindi vedere Netflix, YouTube, Dazn e tutto ciò che viene trasmesso in streaming.

Paradossalmente, possiamo quindi dire che rimanere oggi senza telefono fisso è peggio che nel passato. Ma poiché, rispetto al passato, i guasti alla linea non sono diminuiti, ecco che sorge una domanda: se il telefono fisso non funziona spetta un risarcimento?

La questione è meno semplice di quanto possa a prima vista apparire. E ciò perché, nel nostro ordinamento, vigono due importanti principi in materia di processo civile che possono spezzare i sogni di gloria di chi imbraccia le armi dell’azione legale:

 non c’è alcun risarcimento senza un danno concreto e attuale

danni ipotetici, futuri o “di principio” non danno diritto a nulla;  a fornire la prova di tale danno deve essere il danneggiato. E deve trattarsi di una prova concreta, preferibilmente documentale.

Detto ciò, ecco i passi da seguire per ottenere un indennizzo.

Cosa dice il contratto?

La prima cosa da fare è verificare se l’operatore con cui si è stipulato il contratto ha già previsto la misura degli indennizzi in caso di malfunzionamento della linea o della connessione a Internet. Si tratta però di importi il più delle volte irrisori.

Tim, ad esempio, ha adottato una carta servizi in cui stabilisce che, in caso di Internet flat, all’utente spettano 5 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal 3° giorno successivo alla segnalazione del guasto e comunque fino a un massimo di 100 euro.

Se il contratto ha predefinito l’ammontare del risarcimento, l’utente è tenuto a rispettare tali parametri a meno che non riesca a dimostrare di aver subito un ulteriore danno. È proprio con tale prova che potrà agire contro la compagnia.

Ma vediamo come.

Il tentativo di conciliazione

Per ottenere l’ulteriore risarcimento dalla compagnia telefonica è bene prima inviare un reclamo scritto alla stessa e, successivamente, avviare un tentativo di conciliazione online presso Conciliaweb, organismo istituito presso l’AgCom, oppure presso i Co.Re.Com. (i Comitati regionali per le Comunicazioni).

Dinanzi all’organismo bisognerà presentare una richiesta di convocazione della controparte, scaricando il modellino presente sul relativo sito. L’organismo fisserà una data per l’incontro – anche in video conferenza – con la compagnia del telefono per tentare un accordo. Se l’accordo non dovesse riuscire, l’utente è libero di agire dinanzi al giudice per ottenere il risarcimento.

La prova del danno

Dinanzi al giudice è essenziale dimostrare il danno concreto che si è subito a seguito del guasto telefonico. Proprio di recente, la Cassazione ha bocciato una richiesta di risarcimento avanzata da un professionista che aveva dovuto sopportare un disservizio alla linea telefonica del proprio studio per ben otto mesi. E ciò perché, secondo la Corte, la prova era insussistente: l’utente avrebbe infatti potuto usare lo smartphone e quindi ovviare alle proprie esigenze di comunicazione tramite la linea mobile, che ormai tutti hanno.

Non è sufficiente, per ottenere il risarcimento del danno, la prova della mancata disponibilità, per diversi giorni o mesi, di un’utenza telefonica fissa. Non è detto che ciò procuri necessariamente un danno «a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili».

Insomma, secondo i giudici, il semplice fatto di non aver potuto usare Internet e il telefono fisso non basta per ottenere un indennizzo ulteriore rispetto a quello previsto nel contratto.

Avv. Filippo Vallini

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